Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 105 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, è inserito il seguente:

      «Art. 105-bis. - Il Consiglio superiore della magistratura requirente è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.
      Ne fa parte di diritto il procuratore generale della Corte di cassazione.
      Gli altri componenti sono scelti per la metà tra i pubblici ministeri ordinari con le modalità stabilite dalla legge e, per l'altra metà, dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche, gli avvocati dopo quindici anni di esercizio e gli esperti di criminologia e di tecniche di indagine. Durano in carica quattro anni e non sono immediatamente riconfermabili.
      Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale, provinciale o comunale.

 

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      Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento».